San Felice a Cancello. Continua il braccio di ferro tra il Comune di San Felice a Cancello, guidato dal sindaco Giovanni Ferrara, e la Buttol, la società di raccolta di rifiuti. È stata pubblicata la determina, di cui diamo lettura, che esplicita i motivi che hanno portato alla decisione della risoluzione del contratto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA
NEL PREMETTERE
Che con determina del settore Ecologia ed Ambiente n. 25 R.G. del 14-02-2017 l'Amministrazione
comunale ha indetto gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per
un importo complessivo di € 13.440.849,46, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A., mediante
procedura aperta con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D. Lgs.
163/2006 e s.s. m.i. per il periodo di anni sette, secondo modalità , criteri e principi contenuti nel D. Lgs.
163/2006, laddove non espressamente derogati dal bando o dal capitolato e disciplinare di gara;
che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., il
servizio di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva, per il periodo di anni sette, alla società Buttol
s.r.l. con sede in Sarno (SA) alla Via G.Matteotti 21 - p. iva IT01078470257 per l'importo complessivo al
netto del ribasso d'asta del!' 1,099 % (diconsi uno,zeronovantanove percento) di € 13.293.000,12 oltre €.
268.816,94 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e di I.V.A. come per legge;
Che in data 19-10-2017 giusto atto repertorio n. 279/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale e servizi
complementari sul territorio del comune di San Felice a Cancello con la società Buttol srl, contratto recante
clausole aggiuntive non previste dal bando e dal capitolato d'appalto cui l'impresa con la partecipazione
alla gare ha dichiarato di accettare senza riserve;
Che, più specificata mente nel contratto sottoscritto dalla società con l'allora responsabile del servizio
veniva prevista una somma aggiuntiva relativamente ai rifiuti biodegradabili (frazione umida) per cui la
società , nonostante le comunicazioni effettuate, provvedeva ad emettere fatture non legittime;
Che durante lo svolgimento del contratto la società si è resa inadempiente quanto alle obbligazioni assunte
come da contratto tutte debitamente contestate con note trasmesse a mezzo:
•
pec
del
07-10-2019
•
pec
del
16-10-2019
•
pec
del
14-11-2019
• pec del 10-12-2019
• pec del 21-01-2020
• pec del 30-01-2020
• atto di invito e diffida ai sensi art.1454 c.c.
• pec del 14-05-2020
• pec del 28-05-2020
• pec del 18-06-2020
• pec del 11-10-2020
• pec del 30-12-2020
• pec del 02-01-2021
pec del 07-01-2021
• pec del 07-01-2021
• pec del 07-01-2021
• pec del 07-01-2021
Che a seguito delle contestazioni la società provvedeva solo in parte a giustificare le mancanze contestate
e comunque in modo insufficiente;
Che con note:
• del 28-05-2020
• deI19-06-2020
si provvedeva ad irrogare alla societa' Buttol s.r.l. le sanzioni pecuniarie previste dal capitolato speciale
d'appalto in merito ad alcune delle contestazioni sopra richiamate;
Che la società , nonostante gli inviti e diffide, non ha mai provveduto ad adeguare l'importo della polizza
fideiussoria nella misura prevista in contratto e capitolato speciale;
Che non ha utilizzato tutto il personale dipendente assunto a mezzo di passaggio di cantiere né a sostituire i
dipendenti non più assegnati al cantiere, non ha utilizzato i mezzi previsti ed indicati nell'offerta accettata,
rifiutando e sottraendosi a qualsiasi controllo come richiesto nelle note:
• delll-02-2020
• del 18-02 2020
• del 08-01-2021 inviata via pec
• del 12-01-2021 inviata via pec
• del 20-01-2021 inviata via pec
Che le contestate inadempienze incidono sulla qualità del servizio nonché sulla capacità dell'appaltatrice
quanto alla regolare esecuzione dell'appalto non garantendo l'assolvimento delle prestazioni come da
capitolato;
che nel corso del procedimento si sono verificati blocchi di attività causati dal mancato e/o pagamento
delle maestranze che hanno procurato un enorme disservizio all'Ente;
che la Giunta Comunale con delibera n. 2 del 08-01-2021 recependo un parere di un legale di fiducia ha
ritenuto sussistere i presupposti per la risoluzione del contratto d'appalto in danno alla società appaltatrice;
Che con delibera n. 31 del 30-03-2021 il Consiglio Comunale ha votato per la presa d'atto del
provvedimento di G.c. n.2 del 08-01-2021 che autorizzava l'adozione del provvedimento di risoluzione,
demandando al responsabile del settore ecologia la messa in esecuzione di quanto deciso;
che per effetto della pubblicazione sull'albo pretorio dell'amministrazione comunale delle due richiamate
delibera la società Buttol , al solo fine di evitare la risoluzione in danno ed anticipare gli effetti della
risoluzione, la società appaltatrice provvedeva a notificare atto di diffida e messa in mora con cui
minacciava la risoluzione in danno dell'amministrazione comunale per effetto del mancato pagamento di
numerose fatture;
che quanto dedotto nell'atti di diffida non ha alcun fondamento fattuale e di diritto avendo
l'amministrazione provveduto al pagamento di quanto dovuto sottraendoli solo a quanto richiesto in
quanto non conforme all'effettivo servizio ed ai documenti dell'appalto richiedendo espressamente
l'emissione di note di credito
che evidente è il tentativo della società appaltatrice di evitare una risoluzione in danno ipotizzando una
responsabilità dell'amministrazione comunale che non sussiste;
CONSIDERATO:
Che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto essendo la società appaltatrice
incorsa in gravi negligenze e deficienze del servizio che compromettono l'efficienza del servizio stesso tali
da determinare rischi igienico sanitari e ambientali nonché per mancato rispetto delle obbligazioni
contrattuali ivi compresa l'esatto valore della cauzione/polizza;
Che alla luce di quanto suddetto ,la società appaltatrice non garantisce la regolare osservanza dei termini
contrattuali in merito al servizio affidato;
Che quanto contestato all'appaltatrice concretizza grave inadempimento ed inosservanza alle obbligazioni
di contratto per quanto meglio specificato nel sopracitato prowedimento di contestazione;
tanto premesso e considerato, a conclusione della complessa analisi e valutazione, si procede con la
risoluzione contrattuale in danno nei confronti della società Buttol srl con sede in Sarno alla via Roma 90
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazza mento stradale e servizi
complementari sul territorio del comune di San Felice a Cancello ,affidati con contratto rep. 279 del 19-10
2017 ;
DETERMINA
Di procedere, cosi' come si procede, alla risoluzione in danno del contratto stipulato il data 19-10-2017 rep
n. 279 nei confronti della societa' Buttol srl con sede in Sarno alla Via G . Matteotti 21 p.iva IT01078470257;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all'atto della sua ricezione da parte della Buttol srl.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Pasquale Ariemma