San Felice a Cancello. Continua il braccio di ferro tra il Comune di San Felice a Cancello, guidato dal sindaco Giovanni Ferrara, e la Buttol, la società di raccolta  di rifiuti. È stata pubblicata  la determina, di cui diamo lettura, che esplicita i motivi che hanno portato alla decisione della risoluzione del contratto


IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA 

NEL PREMETTERE 

Che con determina del settore Ecologia ed Ambiente n. 25 R.G. del 14-02-2017 l'Amministrazione 

comunale ha indetto gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per 

un importo complessivo di € 13.440.849,46, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A., mediante 

procedura aperta con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D. Lgs. 

163/2006 e s.s. m.i. per il periodo di anni sette, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D. Lgs. 

163/2006, laddove non espressamente derogati dal bando o dal capitolato e disciplinare di gara; 

che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., il 

servizio di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva, per il periodo di anni sette, alla società Buttol 

s.r.l. con sede in Sarno (SA) alla Via G.Matteotti 21 - p. iva IT01078470257 per l'importo complessivo al 

netto del ribasso d'asta del!' 1,099 % (diconsi uno,zeronovantanove percento) di € 13.293.000,12 oltre €. 

268.816,94 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e di I.V.A. come per legge; 

Che in data 19-10-2017 giusto atto repertorio n. 279/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale e servizi 

complementari sul territorio del comune di San Felice a Cancello con la società Buttol srl, contratto recante 

clausole aggiuntive non previste dal bando e dal capitolato d'appalto cui l'impresa con la partecipazione 

alla gare ha dichiarato di accettare senza riserve; 

Che, più specificata mente nel contratto sottoscritto dalla società con l'allora responsabile del servizio 

veniva prevista una somma aggiuntiva relativamente ai rifiuti biodegradabili (frazione umida) per cui la 

società, nonostante le comunicazioni effettuate, provvedeva ad emettere fatture non legittime; 

Che durante lo svolgimento del contratto la società si è resa inadempiente quanto alle obbligazioni assunte 

come da contratto tutte debitamente contestate con note trasmesse a mezzo: 

• 

pec 

del 

07-10-2019 

• 

pec 

del 

16-10-2019 

• 

pec 

del 

14-11-2019 

• pec del 10-12-2019 

• pec del 21-01-2020 

• pec del 30-01-2020 

• atto di invito e diffida ai sensi art.1454 c.c. 

• pec del 14-05-2020 

• pec del 28-05-2020 

• pec del 18-06-2020 

• pec del 11-10-2020 

• pec del 30-12-2020 

• pec del 02-01-2021

 pec del 07-01-2021 

• pec del 07-01-2021 

• pec del 07-01-2021 

• pec del 07-01-2021 

Che a seguito delle contestazioni la società provvedeva solo in parte a giustificare le mancanze contestate 

e comunque in modo insufficiente; 

Che con note: 

• del 28-05-2020 

• deI19-06-2020 

si provvedeva ad irrogare alla societa' Buttol s.r.l. le sanzioni pecuniarie previste dal capitolato speciale 

d'appalto in merito ad alcune delle contestazioni sopra richiamate; 

Che la società, nonostante gli inviti e diffide, non ha mai provveduto ad adeguare l'importo della polizza 

fideiussoria nella misura prevista in contratto e capitolato speciale; 

Che non ha utilizzato tutto il personale dipendente assunto a mezzo di passaggio di cantiere né a sostituire i 

dipendenti non più assegnati al cantiere, non ha utilizzato i mezzi previsti ed indicati nell'offerta accettata, 

rifiutando e sottraendosi a qualsiasi controllo come richiesto nelle note: 

• delll-02-2020 

• del 18-02 2020 

• del 08-01-2021 inviata via pec 

• del 12-01-2021 inviata via pec 

• del 20-01-2021 inviata via pec 

Che le contestate inadempienze incidono sulla qualità del servizio nonché sulla capacità dell'appaltatrice 

quanto alla regolare esecuzione dell'appalto non garantendo l'assolvimento delle prestazioni come da 

capitolato; 

che nel corso del procedimento si sono verificati blocchi di attività causati dal mancato e/o pagamento 

delle maestranze che hanno procurato un enorme disservizio all'Ente; 

che la Giunta Comunale con delibera n. 2 del 08-01-2021 recependo un parere di un legale di fiducia ha 

ritenuto sussistere i presupposti per la risoluzione del contratto d'appalto in danno alla società appaltatrice; 

Che con delibera n. 31 del 30-03-2021 il Consiglio Comunale ha votato per la presa d'atto del 

provvedimento di G.c. n.2 del 08-01-2021 che autorizzava l'adozione del provvedimento di risoluzione, 

demandando al responsabile del settore ecologia la messa in esecuzione di quanto deciso; 

che per effetto della pubblicazione sull'albo pretorio dell'amministrazione comunale delle due richiamate 

delibera la società Buttol , al solo fine di evitare la risoluzione in danno ed anticipare gli effetti della 

risoluzione, la società appaltatrice provvedeva a notificare atto di diffida e messa in mora con cui 

minacciava la risoluzione in danno dell'amministrazione comunale per effetto del mancato pagamento di 

numerose fatture; 

che quanto dedotto nell'atti di diffida non ha alcun fondamento fattuale e di diritto avendo 

l'amministrazione provveduto al pagamento di quanto dovuto sottraendoli solo a quanto richiesto in 

quanto non conforme all'effettivo servizio ed ai documenti dell'appalto richiedendo espressamente 

l'emissione di note di credito

che evidente è il tentativo della società appaltatrice di evitare una risoluzione in danno ipotizzando una 

responsabilità dell'amministrazione comunale che non sussiste; 

CONSIDERATO: 

Che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto essendo la società appaltatrice 

incorsa in gravi negligenze e deficienze del servizio che compromettono l'efficienza del servizio stesso tali 

da determinare rischi igienico sanitari e ambientali nonché per mancato rispetto delle obbligazioni 

contrattuali ivi compresa l'esatto valore della cauzione/polizza; 

Che alla luce di quanto suddetto ,la società appaltatrice non garantisce la regolare osservanza dei termini 

contrattuali in merito al servizio affidato; 

Che quanto contestato all'appaltatrice concretizza grave inadempimento ed inosservanza alle obbligazioni 

di contratto per quanto meglio specificato nel sopracitato prowedimento di contestazione; 

tanto premesso e considerato, a conclusione della complessa analisi e valutazione, si procede con la 

risoluzione contrattuale in danno nei confronti della società Buttol srl con sede in Sarno alla via Roma 90 

per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazza mento stradale e servizi 

complementari sul territorio del comune di San Felice a Cancello ,affidati con contratto rep. 279 del 19-10­

2017 ; 

DETERMINA 

Di procedere, cosi' come si procede, alla risoluzione in danno del contratto stipulato il data 19-10-2017 rep 

n. 279 nei confronti della societa' Buttol srl con sede in Sarno alla Via G . Matteotti 21 p.iva IT01078470257; 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all'atto della sua ricezione da parte della Buttol srl. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Pasquale Ariemma