Santa Maria a Vico. Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale M5S, Cesare Piscitelli, relativa al  Consiglio comunale del 29 Novembre 2022.
"Nel mio più grande stupore per la caparbia presunzione del nostro Sindaco di sostenere un errore, ho dovuto abbandonare il consiglio comunale di ieri 29 Novembre 2022, per la non conformità delle procedure, riservandomi di ricorrere alle autorità preposte.
Mi stupisce come dopo anni di governo di questo paese, il Sindaco che dovrebbe conoscere a memoria lo statuto, che egli stesso ha disposto, e che debba chiedere alla segretaria comunale la conferma della procedura per la nomina di un nuovo presidente del consiglio comunale. 
La normativa di chiara lettura, stabilisce che nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, la carica di Presidente del Consiglio è attribuita al Sindaco a patto che differente previsione dello Statuto comunale disponga diversamente. L’art. 15 bis dello Statuto del comune di Santa Maria a Vico disciplina la figura del Presidente del Consiglio Comunale, e ne descrive che fino all’esecutività della deliberazione contenente l’elezione del Presidente, il Consiglio comunale continuerà ad essere presieduto dal Sindaco protempore.
La prima convocazione, da un punto di vista rappresentativo del Consiglio comunale, rispecchia la medesima situazione di vacatio esistente nell’ipotesi di dimissioni del Presidente del Consiglio comunale e come si legge dalla norma l’onere di convocazione del consiglio è attribuito al solo Sindaco. Cosa che dopo anni di questo incarico, avrebbe dovuto conoscere molto bene.
Da tali brevi e lapalissiani considerazioni , supportate dal dettato normativo vigente, è oltremodo scontata la non correttezza della convocazione dei Consigli comunali del 07.11.2022 e del 29/11/2022 in quanto promossa dal consigliere anziano e non dal Sindaco, unico legittimato a sostituire il Presidente del Consiglio comunale in caso di dimissioni, comportando in questo modo la caducazione degli effetti scaturenti dalla nomina del nuovo Presidente del Consiglio e degli atti conseguenti , frutto di un iter procedurale errato.
Per questo motivo il sottoscritto al fine di non pregiudicare con possibili dilazioni temporali l’operato della macchina amministrativa, ho chiesto in data 28.11.2022, che al consiglio comunale previsto per il giorno 29.11.2022, che venisse preso atto dell’errore di rappresentanza dell’Organo Consiliare e che si ponesse rimedio mediante ratifica della convocazione da parte dei consiglieri comunali, con le maggioranze prescritte.
A questa richiesta, il putiferio della presunzione, il sindaco perde le staffe  e mi urla “Vai a studiare”, continuando ad asserire che quello che la segretaria comunale ha disposto è corretto. “Il consigliere comunale, non assessore, che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età, sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo…”.                    “…Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente.”
Ora visto che il nostro sindaco, un tempo consigliere comunale, poi assessore, poi vice sindaco, poi Sindaco al secondo mandato, dovrebbe ben sapere che le dimissioni del Presidente del Consiglio del Comune di Santa Maria a Vico, non rientrano assolutamente nella casistica di un impedimento o assenza temporanea, ma bensì l’esercizio di una facoltà che implica la cessazione dell’incarico definitivamente, comporta che, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 15 bis del ridetto Statuto comunale e da quanto prescritto dall’art. 39 c. 3 del TUEL, l’unico soggetto legittimato a sostituire il Presidente del Consiglio dimissionario è il Sindaco pro tempore, considerate le funzioni vicarie ad esso attribuite.
Sono stupito della grande superficialità con la quale questa Amministrazione governa il nostro paese, attendiamo ancora di conoscere le motivazione in consiglio, da parte del sindaco, in relazione delle revoche agli assessori, l’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, afferma che l’atto di nomina di un assessore andrebbe motivato, infatti il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce che il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
L’esigenza della motivazione dell’atto di revoca, viene ritenuta indispensabile anche da parte della giurisprudenza. A tale proposito occorre evidenziare che la motivazione corrisponde essenzialmente all’esigenza primaria di assicurare la trasparenza dell’operato dei pubblici poteri in quanto sono il corredo motivazionale, attraverso l’esplicazione dell’iter logico dell’autorità decidente, permettendo di accertare la correttezza dell’operato della P.A. 
Concludendo, ritengo ancora più notevole che gli stessi componenti di questa maggioranza che hanno accettato tali incari a partire dal Presidente del Consiglio di cui ne abbiamo contestato la procedura, agli assessori fino all’ultimo consigliere il cui compito di funzione ne prevede il controllo, lascia evidenziare la poca conoscenza dei regolamenti e Statuto. (o degli ordinamenti previsti dal T.U.E.L.) 
Per tanto chiederei ai nuovi assessori se hanno ricevuto dagli assessori uscenti la rendicondazione dei lavori svolti in base alla programmazione e le spese sostenute. 
Come agli assessori uscenti la motivazione della loro rinuncia, perché se non vi è stata rinuncia di cosa si è trattato di rimozione? 
Sempre nel contesto, si dovrebbe chiedere al revisore la rendicondazione delle spese totali che il comune ha sostenuto per gli assesori uscenti con parere in base alla spesa sostenuta e gli obbiettivi raggiunti. Ovviamente oltre a chiedere come vengono giustificate le spese sostenute per le progettazioni che sono state pagate e che non sono state poi mai realizzate. 
Nell'ipotesi di che la giustificazione del nostro sindaco fosse “la rotazione”, dovremmo spiegare che la rotazione nelle nomine degli assessori nell’ambito della Giunta comunale, assume particolare rilevanza l'ordinanza n. 788/2009 del 21.10.2009 con la quale il TAR della Puglia – Lecce, Sez. I, ha affermato che il decreto di revoca della nomina ad Assessore adottato dal Sindaco, non può certamente trovare giustificazione nell'accordo in ordine all'alternanza delle cariche assessorili. Si ricorda inoltre che la Giunta, secondo la previsione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 267/00, è uno degli organi di governo del Comune, ed in quanto tale assume una responsabilità di tipo collegiale di fronte al consiglio, ai sensi dell'articolo 48 dello stesso decreto, il quale tra l'altro, al comma 2 assegna, sempre alla Giunta, compiti di collaborazione con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, rispondendo allo stesso organo con cadenza annuale in merito alla propria attività espletata e svolgendo compiti di proposta e di impulso nei confronti sempre del medesimo organo consiliare. 
Peraltro, la rotazione degli assessori, richiedendo la conseguente comunicazione al consiglio, comporterebbe un gravoso appesantimento delle procedure formali, non agevolerebbe il lavoro collegiale della Giunta ed impedirebbe ai consiglieri con compiti di controllo, di risalire con chiarezza ad eventuali responsabilità in caso di non corretta gestione degli assessorati di competenza.  Inoltre nell'eventualità del mancato rispetto del patto politico all'interno del Consiglio, l'eventuale revoca di un assessore, non supportata da adeguata motivazione nei termini surriferiti e richiesti dalla giurisprudenza, potrebbe esporre l'Ente a possibili contenziosi. 
La validità di un simile accordo si presenta altamente problematica, in considerazione dell'innegabile contrasto con interessi pubblicistici di indubbio rilievo, come quello al buon andamento dell'amministrazione o al rispetto della volontà del corpo elettorale. 
Questo perché è evidente a mio avviso, che dietro alle deleghe concesse dal sindaco ai nuovi Assessori ed agli incarichi concessi ai consiglieri comunali (Non corrette ma che discuterò in altra occasione avendo già inoltrato un Interpellanza), si cela di sicuro l’intento di “rinsaldare” i rapporti politici all’interno di questa maggioranza, al fine di tacitare i malumori creatisi tra maggioranza e giunta.  In fine, non dobbiamo mai dimenticare, che tali comportamenti, incluso le assegnazioni, oltre al controllo politico da parte del Consiglio Comunale, non deve sottovalutare il controllo democratico dei Cittadini, che con il loro diritto di voto, decidono poi, quale orienteranno adottare in sede di un rinnovo elettorale".