A far seguito la pubblicazione su fb rilasciata dal responsabile alle comunicazioni del Comune di Santa Maria a Vico, in relazione al recente consiglio comunale, mi è dovuto a rigor di chiarezza fare alcune precisazioni. A far seguito le dimissioni del Presidente del consiglio comunale, è stata inviata convocazione di Consiglio Comunale a nome e firma della Consigliera Anziana anziché  a firma del Sindaco. A tal motivo il sottoscritto ne ha immediatamente rappresentato l'inconformità, ma da come si evince, si è comunque riunito il consiglio comunale e proceduto alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio. 

Ora vorrei far chiarezza sulla mia opposizione, premesso che la mia contestazione non era mirata alla persona dell’Ing. Rossella Grieco, che stimo e ben vedrei, vista la sua competenza, quale assessore alle opere pubbliche (mio parere), che all’incarico di presidente del consiglio, anche perché per la prima volta veniva assegnato ad una donna, ma la mia opposizione era mirata solo alla carica in questione che non poteva a mio avviso essere ripristinata. 

In virtù di tale procedimento ho comunicato alla Segretaria Comunale, che ha cercato in ogni modo di giustificare questa procedura asserendo che tale nomina rientrava nelle procedure previste dallo statuto. Ho discusso con il Sindaco, la Segretaria Comunale, in presenza dei due Consiglieri Capigruppo di maggioranza e minoranza. 

La norma in esame prevede che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio, mentre i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno soltanto la facoltà di istituire la figura del presidente del consiglio mediante un'apposita scelta statutaria ai sensi dell'art. 39, comma 1, ultimo capoverso del T.U.E.L. n.267/2000.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio, ma qualora i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l'istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento.  Tenuto conto che è fondamento di un ordinamento democratico il principio secondo cui gli organismi rappresentativi vengono a cessare quando spira il termine di durata del loro mandato, previsto dalla legge, e quest'ultima non può stabilirne anticipatamente la cessazione anticipata se non in forma espressa ed al verificarsi di circostanze preventivamente previste in via generale ed astratta come suscettibili di condurre alla fine anticipata del mandato conferito dagli elettori'(Consiglio di Stato, Parere n. 1016/2008).

Sulla base di quanto qui indicato, in conformità ad un principio di coerenza giuridica per cui l'imputazione ad un nuovo soggetto (presidente del consiglio), funzioni di competenza del sindaco in carica, può avere luogo soltanto una volta esaurito il mandato elettorale. Per tanto si ritiene che nell’ente comunale in questione, l'elezione del presidente del consiglio, in esecuzione delle modifiche statutarie apportate, in cui non sono previste procedure in caso di dimissioni, non possa che avvenire successivamente al rinnovo degli organi attualmente in carica. 


Qualora l'ente intenda consentire al consigliere anziano di sostituire il vice presidente in caso di vacanza della carica per dimissioni avrebbe dovuto inserire un'apposita modifica statutaria in tal senso, cosa non riportata nel nostro statuto art.15Bis: Presidenza del Consiglio Comunale.

Nell’articolo in questione si legge nella parte conclusiva che: Il presidente rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; lo stesso può essere revocato con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il consigliere comunale, non assessore, che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età, sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente. 

Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.


Riepilogando, per quanto su esposto ho rappresentato tale inconformità procedurale, giustificata pubblicamente in consiglio comunale, che nel passato è sempre stato fatto in tal modo. Lo stesso presidente dimissionario affermava che le sue dimissioni dall’incarico erano per favorire l’esperienza di altri consiglieri, ritenendo purtroppo, che tale figura sia propedeutica e non di assoluta importanza, anteponendo l’interesse del singolo all’incarico di responsabilità precedentemente assunta. Il tutto con il favore del Sindaco, sostenuto dalla Segretaria Comunale. 


Consigliere Comunale M5S

    Cesare Piscitelli